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Bando Digitalizzazione Emilia-Romagna 2025: Contributi a Fondo Perduto per Software e Tecnologia

La Regione Emilia-Romagna ha recentemente lanciato un bando per sostenere la transizione digitale delle imprese locali, mettendo a disposizione 25 milioni di euro per favorire l’adozione di soluzioni e tecnologie digitali avanzate.

Chi può partecipare?

Il bando è rivolto a micro, piccole e medie imprese (MPMI) con sede legale e/o operativa in Emilia-Romagna, operanti in qualsiasi settore economico, ad eccezione della produzione primaria di prodotti agricoli, pesca e acquacoltura.

Quali interventi sono finanziabili?

Sono ammissibili progetti che prevedono:

  • Digitalizzazione di base: introduzione o miglioramento di soluzioni tecnologiche fondamentali per avviare la digitalizzazione delle funzioni aziendali.

  • Digitalizzazione avanzata: implementazione di tecnologie abilitanti previste nel piano nazionale Impresa 4.0, come Internet delle cose (IoT), Big Data Analytics, integrazione dei sistemi, simulazioni virtuali, robotica, cloud computing, realtà aumentata, stampa 3D e cybersecurity.

I progetti devono avere un valore minimo di 20.000 euro (IVA esclusa) e possono includere spese per l’acquisto di hardware, licenze software, servizi cloud, consulenze specialistiche e piccoli interventi edili funzionali al progetto (fino a un massimo di 5.000 euro).

Qual è l’entità del contributo?

Il contributo a fondo perduto copre fino al 40% delle spese ammissibili, con un massimo di 90.000 euro per progetto. È prevista una maggiorazione del 7% se il progetto soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:

  • Creazione di nuove competenze nel settore ICT o nell’organizzazione aziendale attraverso l’assunzione di personale qualificato.

  • Presenza significativa di donne e/o giovani nell’organico aziendale.

  • Possesso del rating di legalità.

  • Localizzazione dell’impresa in aree montane, aree 107.3.C o aree interne della Regione Emilia-Romagna.

Quali sono le scadenze?

Le domande possono essere presentate dalle ore 10:00 del 15 aprile 2025 fino alle ore 13:00 del 28 aprile 2025 tramite l’applicativo Sfinge2020. L’accesso per la compilazione e validazione delle domande sarà disponibile a partire dalle ore 10:00 dell’11 aprile 2025. È importante notare che la Regione potrebbe chiudere anticipatamente la finestra temporale al raggiungimento di 500 domande presentate.

Perché scegliere i nostri prodotti?

La nostra azienda, MecData Srl, con sede in provincia di Bologna, è specializzata nello sviluppo e nella fornitura di soluzioni software gestionali. Il nostro prodotto di punta, MekERP, è un software gestionale completo e modulare, progettato per adattarsi alle esigenze specifiche delle imprese. Inoltre, realizziamo software gestionali verticali personalizzati per diversi settori.

Investire nei nostri prodotti significa dotarsi di strumenti tecnologici avanzati che possono beneficiare del contributo previsto dal bando regionale, migliorando l’efficienza, la produttività e la competitività della vostra impresa.

Contattaci per maggiori informazioni

Se sei interessato a scoprire come le nostre soluzioni possono supportare la digitalizzazione della tua impresa, non esitare a contattarci.


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Direttiva NIS: obbligo di registrazione anche per le piccole imprese meccaniche che superano i limiti dimensionali

La Direttiva NIS (Network and Information Security) impone alle aziende operanti in settori critici di registrarsi presso l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) entro il 28 febbraio 2025. La mancata registrazione comporta una sanzione amministrativa pecuniaria fino allo 0,1% del fatturato annuo su scala mondiale dell’azienda

Tra le categorie obbligate alla registrazione rientra il Gruppo 5: Fabbricazione, specificamente la voce d) Fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a., che corrisponde alla divisione 28 della classificazione NACE Rev. 2. Questo include le aziende del settore meccanico.

L’obbligo si applica alle imprese che superano i massimali per le piccole imprese come definiti nell’articolo 2, paragrafo 2, dell’allegato alla raccomandazione 2003/361/CE. Pertanto, le aziende meccaniche che occupano 50 o più dipendenti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo superiore a 10 milioni di euro sono tenute a registrarsi

È fondamentale che queste imprese valutino attentamente la propria posizione rispetto ai criteri stabiliti e procedano con la registrazione entro la scadenza per evitare sanzioni. La registrazione può essere effettuata sulla piattaforma digitale messa a disposizione dall’ACN

In conclusione, anche le piccole imprese del settore meccanico che hanno superato i limiti dimensionali definiti sono soggette agli obblighi della Direttiva NIS e devono assicurarsi di adempiere a tali requisiti entro il termine stabilito.



nb: La sigla n.c.a. significa “non classificato altrove”.

Nel contesto della classificazione NACE Rev. 2 (e delle classificazioni ATECO italiane), questa dicitura viene utilizzata per indicare attività che non rientrano in nessuna delle sottocategorie specifiche della sezione di riferimento, ma che appartengono comunque a quel settore.

Quindi, “Fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a.” si riferisce alla produzione di macchinari che non rientrano in altre categorie più specifiche della divisione 28 della NACE Rev. 2.

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BTP : Valore nominale

Quando acquisti 1.000 BTP al prezzo di 100, spendi 1.000 euro. Perché ?

Perché non spendi, come da calcolo matematico, 1.000 x 100 ?

Perché il prezzo dei BTP è espresso in percentuale del valore nominale.

Ecco il dettaglio del calcolo:

  • Quantità acquistata: 1.000 BTP (valore nominale)
  • Prezzo di acquisto: 100 (che significa 100% del valore nominale)
  • Costo totale: 1.000×100 / 100= euro

Se il prezzo fosse stato, ad esempio, 95, avresti speso:
1.000×95 / 100 = 950 euro

Viceversa, se il prezzo fosse 105, avresti speso:
1.000×105 / 100 = 1050 euro

Attenzione: Oltre a questo importo, ci possono essere commissioni bancarie e il rateo interessi (se il BTP non è stato acquistato all’emissione).

Tassi di interesse

La relazione tra i prezzi delle obbligazioni (inclusi i BTP) e i tassi di interesse è inversamente proporzionale a causa del concetto di attualizzazione dei flussi di cassa futuri. Ecco perché:

1. Le obbligazioni pagano cedole fisse

Un BTP ha un tasso cedolare fisso, ad esempio il 3% annuo. Questo significa che chi possiede il titolo riceve ogni anno il 3% del valore nominale, indipendentemente dalle condizioni di mercato.

2. Quando i tassi di interesse aumentano

Se i tassi di mercato salgono e nuove obbligazioni vengono emesse con un tasso più alto (es. 5%), le obbligazioni esistenti con cedole più basse diventano meno attraenti.

  • Nessuno vorrà pagare il valore nominale per un BTP che offre solo il 3% quando sul mercato si trovano titoli che rendono il 5%.
  • Per compensare questa minore attrattività, il prezzo del BTP scende, in modo che il rendimento effettivo (dato dalla cedola + guadagno in conto capitale) si avvicini ai nuovi tassi di mercato.

3. Quando i tassi di interesse diminuiscono

Se i tassi di mercato scendono (es. 1%), le obbligazioni esistenti con cedole più alte (es. 3%) diventano più preziose.

  • Gli investitori saranno disposti a pagare più del valore nominale per ottenere un rendimento superiore rispetto ai nuovi titoli di Stato a tasso più basso.
  • Quindi, il prezzo del BTP sale.
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Agenzia delle entrate – delega accesso al cassetto fiscale

Incaricato

Affinché un collaboratore possa essere delegato ad accedere al cassetto fiscale della vostra azienda è necessario :

  1. Il Legale Rappresentante accede al cassetto fiscale della società sul sito delle agenzia delle entrate.
  2. Una volta entrato, in alto a destra spinge su “cambia utenza” ed entra nella azienda. (non nel proprio codice fiscale)
  3. Cliccare in alto a sinistra su “Profilo Utente” e nel menu a sinistra “Incarichi”;
  4. A questo punto inserite l’incaricato. Vi servirà il codice fiscale della persona oltre al nome e cognome. Se volete che possa vedere tutto, scegliete come “tipo di incarico” , “GESTORE”.

Intermediario

Affinché un azienda possa essere intermediario per la vostra azienda (es commercialisti)

  1. Il Legale Rappresentante accede al cassetto fiscale della società sul sito delle agenzia delle entrate.
  2. Una volta entrato, in alto a destra spinge su “cambia utenza” ed entra nella azienda. (non nel proprio codice fiscale)
  3. Cliccare in alto a sinistra su “Servizi” e digitare nel box “Cerca” il Servizio “Deleghe”;
  4. Cliccare su “Gestisci le tue deleghe”
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Installatori – sconto in fattura per SUPERBONUS, ECOBONUS, SISMABONUS e altri BONUS

L’art. 121, DL 34/2020, introduce la possibilità di richiedere lo sconto in fattura a fronte di tutte quelle spese relative agli interventi effettuati sugli immobili come ad esempio: ristrutturazioni, riqualificazione energetica, bonus facciate, superbonus, ecobonus, sismabonus, etc. E’ possibile chiedere all’impresa o al professionista che esegue i lavori uno sconto diretto in fattura pari a un importo non superiore al valore del corrispettivo stesso. Il credito d’imposta passerà in capo al fornitore, che potrà a sua volta cederlo a terzi.

Questo articolo non è dedicato al fruitore del bonus, bensì al realizzatore dell’impianto. Vediamo insieme come deve essere compilata la fattura verso il beneficiario.

il Provvedimento 8/8/2020 n. 283847, punto 3.1, afferma che “L’importo dello sconto praticato non riduce l’imponibile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto ed è espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi effettuati, quale sconto praticato in applicazione delle previsioni dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020”. Quindi, a fronte delle spese che danno diritto ai bonus fiscali sulla casa, laddove il beneficiario opti per lo sconto
in fattura, l’impresa che ha effettuato i lavori deve applicare tale sconto considerando sia l’imponibile
che l’IVA.

Lo sconto sul corrispettivo dovuto, deve avere un importo massimo non superiore al corrispettivo stesso.

Come compilare la fattura elettronica

La “fattura elettronica” nasce nel 2016 ed è stata rivista nel 2019. Il formato della fattura elettronica non definisce alcuna operatività sul metodo per riportare le informazioni definite da una legge del 2020.

A questo proposito, nella faq del 9 Novembre 2020 (vedi), AssoSoftware suggerisce, all’impresa, le seguenti indicazioni di compilazione del file xml di fattura elettronica da emettere a fronte dei lavori eseguiti:

  • Inserire l’importo dello sconto applicato nel tag 2.1.1.8.3 <Importo>, riferito al blocco 2.1.1.8 <ScontoMaggiorazione>.
  • Riportare nel tag 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> del bocco <AltriDatiGestionali> della riga della prestazione la descrizione “Sconto praticato in base all’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020”.

Attenzione: il tag RiferimentoTesto ha una lunghezza massima di 60 caratteri, quindi la descrizione proposta da AssoSoftware deve essere adeguatamente accorciata. Per esempio : “Sconto in base all’articolo 121 del DL n. 34 del 2020”.

Lo sconto nell’intestazione /Dati Generali Documento, è un dato non obbligatorio e non utile ai fini del calcolo.
In pratica serve per indicare al cliente, il totale degli sconti applicati sul documento e il totale del documento.


Fatturazione con sconto sul nostro gestionale – Mekerp


Link utili

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Agenzia delle entrate – consultazione delle dichiarazioni di intento

Per consultare le dichiarazioni di intento che vi sono state inviate dai vostri clienti dovete entrare nel sito dell’agenzia delle entrate

Nel menu a sinistra

“consultazioni” e quindi “cassetto fiscale”

Spingete il pulsante “cassetto fiscale personale” e nella nuova scheda che appare nel menu a sinistra

“comunicazioni” e quindi “dichiarazioni d’intento”

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Registrazione dell’indirizzo telematico / codice destinatario dove ricevere tutte le fatture elettroniche

Quando è entrata in vigore la fatturazione elettronica avete comunicato ai vostri fornitori il codice destinatario a cui far pervenire tutte le fatture elettroniche a voi destinate.

Cambiare il codice destinatario

Ora dopo alcuni anni, potreste avere la necessità di cambiare il codice destinatario; per esempio se cambiate il software gestionale con cui fatturate o ricevete fatture; oppure se cambiate il commercialista che utilizza la sua piattaforma per vedere le vostre fatture fornitori.

Cosa fare in questi casi ? dobbiamo inviare nuovamente la email a tutti i fornitori con il nuovo codice destinatario con il rischio che alcune fatture non arrivino nel posto giusto ? se per esempio vi scordate un fornitore oppure un fornitore si scorda di apportare la dovuta modifica nella anagrafica a voi dedicata.

Ci viene in aiuto una importante funzione all’interno del portale fatture e corrispettivi dell’agenzia delle entrate. In questo portale c’è la possibilità di registrare il nuovo codice destinatario. Questa impostazione sovrascrive il codice destinatario che il fornitore ha scritto in fattura. Vediamo un esempio :

  1. Fino a ieri avevate il codice destinatario PIPPO; entrate nel portale dell’agenzia delle entrate e cambiate il codice destinatario in PAPERINO.
  2. Il vostro fornitore manda una fattura all’agenzia delle entrate a voi indirizzata riportando il vostro vecchio codice destinatario (es. PIPPO).
  3. L’agenzia delle entrate legge il reale codice destinatario  da voi inserito e considera questo come vostro codice attivo, di fatto eliminando PIPPO e sostituendolo con PAPERINO.
  4. La fattura del fornitore arriverà sul vostro nuovo gestionale, senza che abbiate mai comunicato il cambiamento al fornitore.

Fatture e Corrispettivi

Per cambiare il codice destinatario entrate nel portale fatture e corrispettivi e e nella prima pagina trovate il link alla pagina per impostare il cambiamento.

 

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Fattura elettronica : tipi documento

Fattura elettronica, tipi documento dal 1 gennaio 2021.

 

TD01 Fattura V
TD02 Acconto/anticipo su fattura
TD03 Acconto/Anticipo su parcella
TD04 Nota di Credito V
TD05 Nota di Debito V
TD06 Parcella
TD16 Integrazione fattura reverse charge interno V
TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero V
TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari V
TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR n. 633/72 V
TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93) V
TD21 Autofattura per splafonamento
TD22 Estrazione beni da Deposito IVA
TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA
TD24 Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, lett. a) V
TD25 Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, terzo periodo lett. b)
TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)
TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa V


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